Se l’agente assicurativo truffa i clienti, la Compagnia assicuratrice è responsabile del risarcimento
Quest’oggi torniamo ad occuparci delle truffe assicurative, ma sotto un altro aspetto: dimentichiamo per un giorno i tagliandi contraffatti e i finti incidenti che rendono le compagnie assicuratici vittime dei raggiri dei furbetti e immaginiamo uno scenario completamente diverso, quello in cui è il cliente a essere truffato dall’agente assicurativo.
Non è, purtroppo, insolito che gli agenti di assicurazioni mettano in essere delle truffe e dei raggiri a danno dei clienti e che, comprensibilmente, fuggano con il bottino incassato dall’ignaro assicurato.
In queste circostanze, la compagnia assicuratrice per conto della quale l’agente lavorava è chiamata a rispondere per una responsabilità oggettiva delle malefatte del proprio rappresentante.
È quanto ha sancito una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio – 24 settembre 2015, n. 18860): la compagnia assicurativa risponde, a livello civile, del comportamento illecito dell’agente che abbia truffato i clienti, sparendo poi nel nulla. La responsabilità penale, invece, rimane in capo al solo rappresentante.
Fino alla sentenza di pochi giorni fa, infatti, molte compagnie assicuratrici riuscivano a non essere coinvolte nel risarcimento, giustificandosi in vario modo, ad esempio adducendo all’occasionalità del rapporto o all’assenza di un mandato con l’agente, lasciando senza risarcimento il cliente truffato.
Dopo la pronuncia della Suprema Corte, invece, le cose dovrebbero cambiare: i giudici di Cassazione hanno infatti stabilito che la compagnia risponde delle condotte dei propri agenti, per via di una responsabilità oggettiva, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, a patto che l’agente abbia truffato il cliente nel corso delle attività tipiche della sua mansione.
Lascia un commento