Come opera la prescrizione nel contratto di assicurazione

Scritto da Lorella Gabutti il

La prescrizione nei contratti di assicurazione è regolamentata dall’articolo 2952 del Codice Civile che recita “…diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni…nei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni…”. In considerazione del fatto che il linguaggio giuridico è ostico per gran parte dei cittadini è quindi bene specificare cosa intende questo importante articolo del Codice Civile.

Innanzitutto va specificato che i diritti di cui fa menzione il Codice Civile, sono i diritti al risarcimento, quindi occorre fare una distinzione tra i contratti di assicurazione per Responsabilità Civile e i contratti per Infortuni. Nel primo caso, più ricorrente, la legge prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC si prescrivano due anni dopo che si è presentata la denuncia del sinistro. Tali termini valgono sia per l’assicurato che per la compagnia assicuratrice. Ciò significa che, in caso di sinistro, la richiesta di risarcimento può anche non essere tempestiva: l’importante è che venga presentata entro i due anni stabiliti. Per contro, se la compagnia non provvede al risarcimento entro i due anni, l’assicurato vede prescriversi il suo diritto. Per evitare che le compagnie “tirino per le lunghe” in modo da far scattare la prescrizione ed evitare così il pagamento, l’assicurato può ricorrere all’interruttiva della prescrizione.  Si tratta di un procedimento assai semplice che prevede che l’assicurato, dopo un certo dalla presentazione della richiesta (almeno un anno) invii alla compagnia una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui richiede nuovamente il risarcimento del danno. Tale missiva, una volta ricevuta fa ripartire da zero i tempi della prescrizione, concedendo così ulteriori due anni.

Nel caso di contratti di assicurazione per infortuni fa legge, non solo l’articolo 2952 del CC, ma anche una sentenza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la decorrenza dei due anni non venga conteggiata dal giorno in cui è avvvenuto l’infortunio, bensì dal giorno in cui si siano stabilizzati i danni subiti in seguito all’evento. Rimane poi invariata la possibilità di inviare una raccomandata interruttiva nel caso la compagnia non si mostri sollecita ad effettuare il pagamento.

Per quel che concerne le polizze vita, attualmente la legge prevede che la prescrizione avvenga dopo dieci anni, conteggiando il tempo dal giorno del decesso dell’assicuratoma tale norma vale solo per i contratti stipulati a partire dal 20 ottobre 2012. In precedenza vigevano altre norme e, in particolare, prima del 27 ottobre 2008, ogni compagnia era libera di stabilire dei propri tempi di prescrizione, quindi si può avere diritto al risarcimento oppure no. I contratti stipulati nel periodo dal 27 ottobre 2008 al 19 ottobre 2012 prevedevano invece per legge la prescrizione entro due anni e dunque chi avesse stipulato una polizza in tale periodo ora non ha più diritto a richiedere il risarcimento.




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