Auto ferma e non circolante: come funziona l’assicurazione?

Scritto da AssicurazioneOnline il

Come stabilito dalla Legge numero 990 del 24 dicembre 1969 un veicolo per poter circolare liberamente deve essere dotato di apposita assicurazione, per garantire il risarcimento danni derivanti da eventuali incidenti. Tale obbligo assicurativo è stato successivamente ripreso e disciplinato anche dall’articolo 193 del Codice della Strada, il quale ribadisce che i veicoli a motore possono circolare su strada solo se provvisti di apposita copertura assicurativa. Per diversi motivi però il veicolo risulta inutilizzato e quindi non in circolazione. Come comportarsi in questi casi? É comunque necessario sottoscrivere una polizza assicurativa anche se il mezzo risulta fermo e non circolante? Dipende da dove è stato parcheggiato il mezzo.

Se l’auto risulta parcheggiata in una strada pubblica è considerata in circolazione ed in quanto tale può provocare degli incidenti, quindi è necessario stipulare una polizza assicurativa. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, secondo la cui interpretazione un veicolo parcheggiato in una strada pubblica anche se fermo ed inutilizzato rappresenta un ostacolo sulla carreggiata e può quindi provocare sinistri alterando il movimento degli altri mezzi. I possessori di un veicolo fermo ed inutilizzato, parcheggiato in una strada pubblica, devono quindi dotare il mezzo di un’apposita copertura assicurativa. Utilizzando i siti comparatori, dopo aver inserito i dati della propria auto, è possibile individuare la polizza più economica in base alle proprie necessità con una rapida ricerca.

Chi contravviene a questa disposizione e risulta proprietario di un mezzo sprovvisto di assicurazione può andare incontro a sanzioni molto pesanti previste dal Codice della Strada. Si va dal sequestro del veicolo fino ad una multa pari a 841 euro, una cifra decisamente considerevole che in alcuni casi può addirittura superare il valore del mezzo. In caso di multa il proprietario può ridurre la sanzione di circa 1/4 se il versamento avviene entro 15 giorni dalla contestazione della violazione. Si può usufruire dello stesso sconto se il veicolo viene avviato a demolizione entro 30 giorni dalla data della notifica del verbale.

L’obbligo di assicurazione permane anche per quei mezzi parcheggiati su strada che non sono in grado di circolare per avaria o perché mancanti di parti fondamentali. In questi casi è necessario provvedere quanto prima alla demolizione dell’auto altrimenti c’è il rischio di incappare in una multa per abbandono del rottame. L’unico caso in cui non scatta l’obbligo di RC auto si verifica quando il mezzo è parcheggiato in un box privato o in un’area delimitata. Come ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1062/1996 il proprietario del mezzo parcheggiato in un’area privata non è tenuto alla sottoscrizione dell’Rc auto.



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