Diniego del risarcimento: l’IVASS esige motivazioni chiare e specifiche

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha fatto pervenire a tutte le compagnie operanti in Italia una comunicazione di estrema importanza e che costringerà le assicurazioni, entro aprile 2017, a rivedere il loro modo di prendere in esame le richieste di risarcimento danni. Troppo spesso infatti esse rispondono ai loro clienti con un diniego e sono davvero molto numerosi i reclami che costringono l’IVASS a intervenire, un intervento che, molto spesso, vede le compagnie ritornare sui propri passi ed erogare il risarcimento dapprima negato.
L’Istituto fa notare che tale comportamento non fa altro che aumentare il malcontento e la sfiducia degli italiani nei confronti delle assicurazioni, ecco dunque perché, a partire dalla prossima primavera, esse saranno costrette a specificare chiaramente i motivi per i quali negano il risarcimento. In particolare, l’IVASS sottolinea il fatto che le motivazioni per il diniego sono del tutto generiche e non fanno riferimento al caso specifico dei clienti. Sono tre le motivazioni usate e forse abusate dalle compagnie per il diniego al risarcimento e di solito portano diciture del tipo:
– incompatibilità tra i danni e il sinistro, ma al cliente non viene fornita alcuna prova né indicazione che abbia portato la compagnia a tale deduzione. Non si fa infatti cenno a perizie, testimonianza, accertamenti tecnici, ecc.
– contestazione della responsabilità dell’assicurato, la compagnia nega la responsabilità del proprio assicurato nelòl’aver cagionato il danno
– impossibilità di eseguire la perizia
Nel primo caso IVASS fa notare che l’incompatibilità che viene asserita deve essere provata da dati certi, invece le compagnie non fanno alcun cenno a perizie, testimonianze, accertamenti tecnici. Insomma il diniego pare espresso dopo un’analisi superficiale, probabilmente effettuata a tavolino. Nel terzo caso invece non si fa cenno ai motivi che hanno reso impossibile la perizia e va notato che tale motivo può essere addotto solo nel caso in cui sia l’assicurato a renderli inattuabile.
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