Genialloyd: nuove garanzie per gli automobilisti

Scritto da AssicurazioneOnline il

L’agenzia assicurativa Genialloyd ha introdotto nuove tutele per i contraenti, in caso di sinistro stradale con un veicolo pirata o di collisione con un animale. Scopriamole entrambe le garanzie nel dettaglio.

Genialloyd, compagnia gestita da gruppo assicurativo Allianz, dallo scorso aprile ha messo a disposizione dei propri clienti due nuove garanzie che, fino ad ora, non sono state contemplate dalle Rc auto standard, ovvero:

  1. 1.    la collisione con un veicolo non identificato
  2. la collisione con un animale

Collisione con un veicolo non identificato

Analizziamo la situazione del punto 1:  qualora il sinistro avvenga con un mezzo il cui conducente si dà alla fuga, in caso di danni gravi alla persona, è possibile richiedere un risarcimento per le lesioni subite al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969. Il Fondo, lo ricordiamo, provvede anche a rifondere i danni causati al veicolo, con una franchigia pari a 500 euro:  se, ad esempio, il danno al mezzo è di 3.000 euro,  l’automobilista sarà risarcito di 2500 euro.

Va detto, tuttavia, che questo organismo non tutela i danni di lieve entità. Genialloyd, pertanto, ha deciso di coprire questo “vuoto assicurativo” offrendo ai propri clienti la possibilità di essere sempre rimborsati, a prescindere dall’entità del danno subito, quando si ha un incidente con un veicolo pirata.

La collisione con un animale

In merito, invece, alla situazione del punto 2, la compagnia assicurativa del gruppo Allianz offre ai propri assicurati un rimborso per i danni materiali subiti dal mezzo, quando si verifica una collisione con un animale. Per ottenere l’indennizzo sarà sufficiente inoltrare all’agenzia Genialloyd una copia della denuncia effettuata alle autorità competenti. La garanzia in  oggetto è estesa anche a eventuali collisioni con animali di montagna o di collina, mentre sono esclusi dalla tutela i danni provocati da animali di proprietà dell’assicurato o di proprietà del soggetto che si trova alla guida del mezzo al momento del sinistro stradale.

Entrambe le garanzie di cui abbiamo parlato, lo ricordiamo, possono essere applicate ai seguenti veicoli:

  • le automobili
  • le motociclette
  • gli autocarri
  • gli autocaravan


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