Infrangi il Codice della Strada? Potresti non essere coperto dall’assicurazione…

Scritto da Valentina Oberti il

L’automobile è senza dubbio uno dei beni materiali a cui gli italiani non possono fare a meno: ogni anno che passa  diviene sempre più cara, sia in termini affettivi che – ahimè – economici. E, in questa seconda accezione, inutile negare che l’RC Auto abbia una sua importanza.

Abolire l’RC Auto obbligatoria è il sogno di molti che, ad oggi, rimane tale. Per intanto, dura lex sed lex: l’art. 2054 codice civile ne statuisce la sua obbligatorietà e tutti noi passiamo sotto le sue grinfie. In fin dei conti, il conto sarà salato, ma per lo meno ci protegge dai gravissimi rischi di circolare senza copertura assicurativa. A meno che…

Anche nella disciplina dell’RC Auto c’è l’ombra delle fatidiche eccezioni alla regola. Si tratta di casi per lo più connessi a macroscopiche infrazione del Codice della Strada, ma che di sicuro non farà male ricordare.

La copertura assicurativa non risponderà dei danni cagionati nel caso di danni avvenuti durante corse o gare automobilistiche così come – se il mezzo è munito di targa di prova – in violazione delle specifiche norme di circolazione; se la vettura è condotta dall’allievo guidatore, in assenza del guidatore esperto a lato, così come in caso di noleggio auto con conducente nel caso in cui questo non sia né il titolare della licenza o un suo dipendente incaricato.

Più frequentemente, potrebbe capitare di trasportare un numero di passeggeri maggiore a quello consentito o di guidare – ahimè – con tasso alcolemico superiore al consentito o con patente sospesa o ritirata: altri casi in cui l’RC non vale.

Altre circostanze possono essere dettate dalle singole compagnie, come ad esempio la clausola che non copre la circolazione di veicoli che non abbiano superato la revisione obbligatoria o in caso di guidatore “pirata” che fugga dopo un sinistro.

In tutti questi casi, il terzo danneggiato non deve temere alcuna conseguenza, in quanto si vedrà completamente risarcito dei danni subiti; il guaio sarà per il guidatore che potrà subire l’azione di rivalsa della Compagnia assicurativa: qui, il conto sarà davvero salato!

Un piccolo espediente potrebbe essere la stipula (con un rincaro del premio) della clausola “rinuncia alla rivalsa dell’assicuratore”: la soluzione è ottima per non dover esborsare ingenti somme di danaro; tuttavia, la soluzione ideale e auspicabile sarebbe quella di non configurare proprio gli estremi dell’infrazione!



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