Pentirsi di una polizza acquistata per telefono: quali sono i rimedi?

Scritto da Valentina Oberti il

Un tempo il migliore amico dell’uomo era un quadrupede peloso, oggi è un parallelepipedo luminoso: il telefono.

Fra cordless, cellulare e smartphone coloro che riescono a farne a meno sono davvero in via d’estinzione. Una combinazione numerica e in un attimo stai parlando con il tuo collega dall’altra parte dell’Italia, un breve messaggio e si avvisa che si è in ritardo. Insomma, una vera e propria comodità che è con noi, sempre.

Naturalmente, il mondo degli affari non poteva non cogliere al volo l’occasione di sfruttare questo strumento magico e  far proliferare i propri guadagni. Negli anni si è sviluppato un vero e proprio business legato alla vendita anche di prodotti finanziari e assicurativi a distanza. E, di conseguenza, il legislatore ha dovuto rimboccarsi le maniche per tutelare la parte debole del contratto che, come sempre, è il consumatore.

In particolare, in relazione al diritto di recesso, la normativa in materia (d. lgs. n.190 del 19.08.2005, in recepimento della direttiva comunitaria 2002/65/CE, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori) prevede delle maggiori garanzie per il consumatore. Infatti, l’intervallo di tempo che il consumatore ha a disposizione per cambiare idea è di 14 giorni di calendario, anziché 7 come previsti dalla normativa precedente, che si alzano a 30 giorni per i contratti assicurativi sulla vita o sugli schemi pensionistici. I giorni si conteggiano dalla conclusione del contratto e il consumatore pentito può recedere senza obbligo di motivazione e senza incorrere in nessuna penale.

Inoltre, se la compagnia assicuratrice non fornisce per tempo (prima della conclusione del contratto) tutte le informazioni utili, il conteggio dei giorni per impugnare il contratto slitta alla ricezione degli stessi: il contraente deve poter stipulare in maniera quanto più consapevole possibile il contratto. Quanto alle modalità, si prevede l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure di e-mail con firma digitale.

Le previsioni legislative sono senza dubbio favorevoli per il consumatore che viene tutelato maggiormente nel caso in cui concluda un contratto a distanza: il legislatore, cioè, contempla che al di fuori dei canali istituzionali di vendita – quali ad esempio un’agenzia – il potenziale acquirente sia  più esposto a vizi della volontà e, pertanto, gli concede un maggior spazio temporale di ripensamento.

Tuttavia, in un’ottica di continua evoluzione del mercato assicurativo e della sua maggior dematerializzazione, c’è seriamente da chiedersi, fin quando l’agenzia del broker potrà considerarsi un luogo tradizionale di stipula.



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