Professionisti assicuratevi!

Scritto da Lorella Gabutti il

Ci siamo! Il 15 agosto è trascorso ed è scattato l’obbligo per tutti i professionisti, dagli architetti ai commercialisti, fino ai biologi e agli ingegneri, di stipulare una polizza di responsabilità civile per tutelare i propri clienti dagli eventuali danni provocati nell’ambito dello svolgimento della professione.

Tale provvedimento era stato preso dal Governo Monti con il DPR 137 del 7 agosto 2012 che prevedeva la riforma delle Professioni; in seguito, a dicembre, è stata prevista l’obbligatorietà di una polizza anche per gli amministratori di condominio.

La maggior parte delle Compagnie ha creato prodotti ad hoc, più o meno personalizzabili, che rispondono in caso di danni colposi, ma non offrono alcuna copertura per quel che riguarda le eventuali sanzioni che possono venire comminate. Fin dal momento dell’approvazione dei provvedimenti sull’obbligatorietà assicurativa però le proteste da parte delle categorie interessate sono state numerose e in particolare i medici sono stati protagonisti di una vera e propria levata di scudi.

I camici bianchi avevano chiesto una proroga per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà lamentando  il fatto che i premi previsti per le le loro polizze fossero eccessivamente costosi e infatti era stato previsto un emendamento che faceva slittare la scadenza di un anno, ma la Commissione Affari Costituzionali l’aveva eliminato. Lo sciopero massiccio che ha visto scendere in campo il personale sanitario ha però convinto gli organi legislativi a rivedere la scadenza portandola all’agosto 2014. Al momento perciò i medici, in attesa del prossimo anno, potranno sottoscrivere una polizza facoltativa e, visto il numero crescente di cause nei confronti di chirurghi plastici, ortopedici e ostetrici è senza dubbio consigliabile contrarre qualche forma di protezione.

Restano esclusi dal vincolo della scadenza al 15 agosto gli avvocati iscritti all’Albo per i quali già vige l’obbligatorietà di una polizza assicurativa professionale prevista dall’articolo 2 del nuovo ordinamento forense, che stabilisce anche che vengano sempre comunicati ai clienti gli estremi dell’assicurazione.

Per gli ingegneri invece occorre fare alcune distinzioni. Coloro che sono iscritti all’Albo ed esercitano la libera professione devono adeguarsi alla sottoscrizione dell’assicurazione, se invece esercitano la loro attività presso aziende private o Enti pubblici e non firmano personalmente i progetti, pur se iscritti all’Albo, non hanno alcun obbligo di assicurarsi.



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