RC Auto e sinistri: la Cassazione stabilisce le modalità per l’indennizzo dei danni biologici

Scritto da AssicurazioneOnline il

La Corte di Cassazione ha emesso un’importante ordinanza che limita le disposizioni del decreto Cresci Italia in materia di liberalizzazioni. Il decreto, varato dal governo Monti nel 2012, trattava, tra gli altri anche l’argomento RC Auto prevedendo diverse novità che avevano come obiettivo innanzitutto la diminuzione dei premi (è noto infatti che in Italia i premi fossero, e sono ancora, i più elevati d’Europa). Tra le innovazioni proposte figurava la possibilità di stipulare contratti RC Auto con scatola nera, ma nello stesso tempo veniva imposta anche una stretta per quel che riguarda i risarcimenti per microlesioni in seguito a un sinistro. L’intento del legislatore era quello di agevolare le compagnie evitando loro l’esborso per migliaia di risarcimenti per danni biologici non facilmente dimostrabili e che potevano anche essere simulati. Insomma quel decreto toglieva con una mano, quello che donava con l’altra. 

Proprio per limitare gli indennizzi, Cresci Italia stabiliva che i danni biologici permanenti dovessero essere comprovati da esami diagnostici strumentali capaci di fornire immagini, e dunque Tac, radiografie e rmn. La sentenza degli Ermellini ha però modificato questa disposizione asserendo che “la diagnostica per immagini NON deve essere considerata l’unico mezzo probatorio per le micropatologie permanenti a seguito di un incidente stradale”. A questo proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha proseguito sulla sua linea di condotta che già era emersa in due precedenti sentenze (la n. 18773 del 2016 e la n. 1272 del 2018) e con la sentenza n. 22066, pubblicata l’11 settembre 2018, ha sancito il fatto che la RC Auto deve risarcire i terzi che abbiano subito lesioni anche senza la prova di esami diagnostici per immagini.

In particolare i supremi giudici affermano che a constatare il danno biologico permanente debba essere un medico legale e che i danneggiati non debbano per forza esibire gli esiti di esami clinici per immagini. Per intenderci meglio, si può fare un semplice esempio. Nel caso si riporti un cosiddetto colpo di frusta dopo un sinistro, il medico non può accertare la reale presenza di questa lesione, in quanto deve basarsi solo su quanto gli riferisce il paziente e dunque può ordinare degli esami specifici. Nel caso invece di altre lesioni permanenti che possano essere riscontrate in seguito a una visita medico-legale, il terzo danneggiato non è tenuto ad apportare alcuna altra prova aggiuntiva per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento.

 Insomma, finalmente una sentenza dalla parte dei consumatori che non dovranno più fare salti mortali per ottenere un risarcimento.



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