Rc auto, sconti per chi rinuncia all’avvocato: la clausola che non piace dell’Antitrust

Scritto da AssicurazioneOnline il

Mentre il ddl concorrenza è ancora impantanato da diverso tempo in Parlamento, le assicurazioni cercano nuove soluzioni per i propri clienti. La nuova trovata delle compagnie assicurative consiste nell’offrire una clausola ai loro assicurati al momento della sottoscrizione della polizza, e cioè rinunciare all’avvocato in cambio di uno sconto. Il concetto è piuttosto semplice: al momento di firmare il contratto, la compagnia assicuratrice vincola l’assicurato a non avviare un procedimento legale in caso di sinistri, in cambio di uno sconto sul premio assicurativo finale anche abbastanza modesto.

La cosa non è piaciuta all’Antitrust, che vuole vederci chiaro in questa vicenda ed ha aperto un procedimento di consultazione previsto per le clausole vessatorie verso Allianz spa. Nel mirino dell’Antitrust è finita l’applicazione della “clausola di conciliazione paritetica”, che garantisce uno sconto del 3,5% all’assicurato che sottoscrive una nuova polizza assicurativa, che viene applicato nel momento in cui l’utente si impegna a non affidare a soggetti terzi che operano professionalmente nel campo del patrocinio la gestione del sinistro; ed allo stesso tempo l’assicurato deve impegnarsi a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non è superiore ai 15.000 euro.

Laddove il cliente disattende la clausola e decide ugualmente di contattare un avvocato, la compagnia assicuratrice applica una penale di 500 euro, che andranno stornati dalla somma dovuta a titolo di risarcimento. Quindi la regola è abbastanza chiara: il cliente in caso di incidente si impegna a non avviare cause legali, e ad accedere al processo di mediazione e di conciliazione gestito dalla stessa compagnia assicurativa, che ovviamente ridurrà le proprie spese. L’Agcm in una nota ha riferito che ritiene la clausola “vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lett. F) e t), 34, comma 2, del codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.



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