Tacito rinnovo? Non per l’RCA

Scritto da AssicurazioneOnline il

Un anno fa a quest’ora, il tacito rinnovo sembrava cosa fatta: sarebbe tornato in auge, magari facendo innalzare la spesa per le RCA. Ma in realtà, durante il passaggio al Senato del ddl Concorrenza, sono state effettuate delle modifiche che non riguardavano la Responsabilità Civile Auto.

Nonostante le somiglianze con l’RC, la differenza è sostanziale. L’assicurazione obbligatoria prevede infatti che sia tutti i veicoli a motore che natanti sottoscrivano un contratto che liberi il conducente e il proprietario del veicolo, se diverso, contro il rischio di risarcimento a cose o persone in caso di incidente. I Rami Danni, che non sono obbligatori, sollevano l’assicurato da danneggiamenti quali, ad esempio, infortuni e incendi, (sempre provocati da sinistri).

I nuovi due punti aggiunti all’articolo 170-bis (del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005) infatti non riguardavano le RC Auto bensì quest’altro tipo di polizze, non obbligatorie. In seguito all’esame in Commissione, il punto 25 dell’atto 3012-C (consultabile sul sito della Camera a questo link) è infatti stato modificato in maniera tale che tutte le assicurazioni del Ramo Danni non vengano rinnovate in automatico dopo la scadenza.

Pertanto anche il contratto di responsabilità civile obbligatoria rimane lo stesso, con la clausola che l’impresa assicuratrice avvisi il contraente della scadenza almeno 30 giorni prima della data prevista, e che si proponga di mantenere la polizza operante entro e non oltre il 15esimo giorno successivo alla sua scadenza.

Questo cambiamento riguardava le garanzie accessorie legate al rischio principale dell’RC Auto, nel caso in cui entrambe siano previste da uno stesso contratto, stipulato contestualmente. In pratica, mentre la procedura di rinnovo per le RCA è rimasto lo stesso (ovvero niente tacito rinnovo), in quanto la modifica proposta alla Camera non le ha mai investite, le garanzie accessorie (o meglio, tutto il Ramo Danni), hanno preso la stessa strada.



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