Assicurazioni e tasse: le spese che si possono detrarre

Scritto da AssicurazioneOnline il

In periodo di dichiarazione dei redditi è più che lecito domandarsi quali spese relative alle assicurazioni si possono detrarre dalle imposte che si è chiamati a pagare. Innanzitutto chiariamo subito che non è più possibile detrarre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per cifre eccedenti i 40 euro. Ciò è stato possibile fino al 2014, tuttavia ci sono altre spese relative alle assicurazioni che è possibile detrarre al momento della compilazione del modello 730, ricordando che le spese sostenute per il pagamento dei premi sono detraibili fino a una misura massima del 19%. Vi sono però delle particolari restrizioni, per cui è bene vedere ogni caso da vicino.

Innanzitutto vi sono le assicurazioni auto, le RC obbligatorie per legge e per questo tipo di coperture non è possibile detrarre nulla, a meno che non si sia stipulata la polizza aggiuntiva opzionale che riguarda gli infortuni al conducente. Attenzione, però: per poter applicare la detrazione è necessario che essa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2000. Se invece avete stipulato anche altre polizze, sappiate che potrete dedurre il 19% del premio pagato anche per le assicurazioni:

– rischio morte o invalidità permanente purché stipulate a partire dal 1 gennaio 2001 e, per quel che riguarda l’invalidità, solo quando questa superi il 5%

– ramo vita, ma solo per polizze stipulate prima entro il 31 dicembre 2000

– polizze che tutelano dal rischio di non autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana

Oltre al limite del 19% di detraibilità, occorre poi tenere presente che vi sono anche degli importi massimi stabiliti. Le quote massime detraibili sono infatti di 1.291,14 euro per le polizze che riguardano il rischio di non autosufficienza, mentre per le altre il l’importo massimo detraibile scende a 530 euro.

Per applicare la detrazione è necessario presentare al CAF o al professionista abilitato la ricevuta del pagamento e il contratto di stipula.  Occorre poi ricordare che, in alcuni casi, è possibile operare le detrazioni anche se non si è beneficiari della polizza. Si può infatti applicare la detrazione del 19% quando

– contraente e benficiario sono la stessa persona

– il beneficiario è una persona fiscalmente a carico del contraente (moglie, figli, genitori, ecc)

Infine, è bene ricordare che, secondo il tipo di polizza che si è sottoscritto, i codici da indicare nella dichiarazione dei redditi sono diversi. Per le polizze di Infortunio del conducente, Vita, Invalidità va indicato il codice 36. Nel modello 730 tali importi devono figurare nei righi da E8 a E10, mentre in quello Redditi da RP8 a RP13. Il 19% del premio pagato contro il rischio di non autosufficienza va invece inserito con il codice 39, mentre i righi restano invariati.




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