Assicurazioni mutui: la restituzione dei premi per estinzione anticipata

Scritto da Cristina Iadeluca il

Nel pacchetto dei decreti detti “Liberalizzazioni” sono stati introdotti alcuni obblighi che riguardano in particolare le assicurazioni legate ai mutui. In particolare sono stati introdotti due obblighi che riguarderanno esclusivamente le banche, finanziarie e le compagnie di assicurazione interessate, mentre per gli assicurati i vantaggi dovrebbero tradursi in un effettivo risparmio.

Va però sottolineato che in entrambi i casi non si tratta di novità assolute, ma di norme già introdotte dall’Isvap, che il governo si è limitato a ratificare, rafforzandone però gli effetti. Andiamo a vedere nel particolare le due situazioni:

Il primo obbligo impone alle banche e alle finanziarie che richiedano in via obbligatoria la stipula di una polizza vita caso morte fideiussoria (ovvero quelle assicurazioni sulla vita del mutuatario, che in caso del suo decesso, estinguono il mutuo per intero) come condizione necessaria per erogare un mutuo, di lasciare libertà di scelta al richiedente della somma di denaro. Questo non significa che le assicurazioni sulla vita fideiussorie non possano essere imposte, in quanto assolvono la funzione di “garanzia” per la banca o la finanziaria, ma non starà a queste ultime l’indicazione del tipo di polizza da stipulare, né tanto meno della compagnia di assicurazione a cui rivolgersi.

La banca, quindi, potrà solo richiederne la stipula con la specifica dell’importo richiesto, e le indicazioni sul beneficiario, ma per il resto al futuro mutuatario, verrà lasciata piena libertà. Questo obbligo ne comporta un altro ad esso subordinato, ovvero l’obbligo di fornire più di un preventivo, e una volta consegnati al cliente, questi ha comunque 10 giorni di tempo per guardarsi intorno e trovare la soluzione che è più vantaggiosa dal punto di vista economico.

L’altro obbligo invece riguarda il caso di estinzione anticipata di un mutuo o la sua surroga. In entrambi i casi al mutuatario/assicurato andrà restituita la parte di premio relativo all’assicurazione sulla vita fideiussoria non goduta, perché relativa alla parte di mutuo estinto in via anticipata. L’unica differenza sta nel fatto che la banca dove viene trasferito il mutuo, potrà richiedere la stipula di una nuova polizza fideiussoria.

Tuttavia queste nuove norme, è bene sottolinearlo, riguarderanno solo le polizze sulla vita, mentre la polizza obbligatoria per eccellenza legata ai mutui, ovvero la “incendio e scoppio” sarà soggetta solo alla norma che riguarda la libertà di scelta della compagnia di assicurazione con cui stipularla, ma nessun rimborso in caso di estinzione anticipata o surroga.



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