Danno alla persona: l’assicurazione non paga la riabilitazione privata
Se a seguito di un incidente stradale, la vittima necessita di cure e terapie riabilitative, per legge è tenuta a riceverle presso una struttura pubblica e gratuita, altrimenti l’assicurazione può anche non risarcire le spese. Questo è quanto ha decretato la Cassazione con una sentenza dello scorso aprile 2015.
Le sentenza in questione della Corte Suprema è la n. 8693 del 29 aprile 2015 e definisce in modo inequivocabile la gestione delle terapie e delle cure di riabilitazione post incidente di cui può necessitare una persona rimasta vittima di incidente stradale. Non c’è necessità di rivolgersi a strutture private e a pagamento se il servizio sanitario statale e gratuito fornisce le medesime cure in modo ugualmente efficace.
L’onere della prova ricade ovviamente sul danneggiato. Se vuole usufruire della riabilitazione e cura del danno riportato alla propria persona deve dimostrare con prove inconfutabili innanzitutto le patologie riportate e il tipo di terapie di cui necessita per la guarigione; in secondo luogo che la struttura pubblica –di cui può usufruire in modo gratuito o pagando il ticket sanitario- non è in grado di corrispondere le stesse cure in modo altrettanto efficace come quelle garantite in una clinica privata a pagamento.
Se il danneggiato ritiene quindi di dover ricorrere necessariamente a terapie private per assicurarsi una guarigione certa e garantita, non potrà rivendicare il rimborso delle spese sostenute a meno di poter dimostrare senza alcuna ombra di dubbio che la struttura pubblica non sarebbe stata in grado di curarlo in modo altrettanto efficace.
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