Come ottenere l’attestato di rischio dell’assicurazione

Scritto da Valentina Oberti il

Se siete prossimi alla scadenza del vostro contratto di assicurazione auto, potreste iniziare a chiedervi quale sia il vostro attestato di rischio e a chi richiederlo. Domande lecite a cui, per fortuna, dallo scorso anno le risposte in merito sono più semplici e veloci da dare.

Che cosa è l’attestato di rischio?

Prima di dare una breve panoramica sul che cosa l’attestato di rischio, facciamo un breve punto della situazione: il sistema assicurativo basato sul bonus – malus prevede che a ogni automobilista (o, meglio, a ogni contraente di polizza assicurativa) sia attribuito un giudizio sulla sua pericolosità/prudenza alla guida. Il giudizio viene espresso con un numero da 1 a 18, corrispondente alla classe di merito. Se nel corso di un anno non si sono provocati incidenti, si sale di una classe fino a raggiungere (dopo diversi anni) la prima classe, corrispondente al massimo grado di virtuosità alla guida.
Viceversa, se nell’anno si è provocato un sinistro, si viene retrocessi di due classi, fino a scendere alla classe 18sima, dove vengono inseriti i guidatori meno prudenti.

L’attestato di rischio contiene questa informazione basilare (e non solo): infatti, la classe di merito in cui si è inseriti è una delle voci che le Compagnie assicuratrici prendono in considerazione nel formulare un preventivo per la polizza auto.
Non è l’unico (concorrono anche la provincia di residenza, il sesso, l’età fra le variabili), ma è sicuramente uno dei più “pesanti”.

Oltre che la classe di merito, l’attestato di rischio contiene anche tutta la storia assicurativa del veicolo, facendo riferimento a contratti assicurativi stipulati in passato e ai sinistri nei quali si è rimasti coinvolti. L’attestato ha validità di un anno.

Attestato di rischio: a chi richiederlo?

La società con cui abbiamo in essere il contratto di assicurazione è obbligata a rilasciare – 30 giorni prima della scadenza del contratto – una copia dell’attestato di merito.

Fino a un annetto fa (il 1° giugno 2015 per la precisione), la Compagnia inviava al proprio assicurato la copia dell’attestato di rischio che andava poi inoltrato dal cliente alla nuova Compagnia con cui si stipulava il contratto di assicurazione.

Dal 1° giugno scorso, il regolamento IVASS N.9/2015 ha stabilito che l’attestato di rischio non sia più rilasciato direttamente all’assicurato, ma venga dalla Compagnia assicuratrice caricato su una banca dati gestita dall’ANIA e controllata dall’IVASS. La nuova Compagnia con cui l’assicurato ha stipulato il contratto potrà scaricare direttamente l’attestato da qui, senza richiederne copia al cliente.

Ad ogni modo, anche noi assicurati abbiamo la possibilità di visionare il nostro attestato di rischio: ogni Compagnia predispone sul proprio sito un’area provvedimento IVASS 7/2013, a cui si accede previa registrazione, e dove è possibile in maniera gratuita, sicura e di facile utilizzo scaricare il proprio attestato di rischio.

Oltre che ad avere conoscenza dell’attestato di rischio tramite il data base, possiamo – se si preferisce – richiedere alla Compagnia di avere copia dello stesso via email o tramite social network (si può riceverlo anche tramite la messaggistica di Facebook) o via Whatsapp.

Per chi preferisse avvalersi dei canali tradizionali, rimane ferma la possibilità di richiedere di persona agli sportelli della Compagnia il rilascio in forma cartacea dell’attestato di rischio. Infine, si ricorda che non è previsto l’invio dello stesso via posta ordinaria.




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