Indennizzo diretto: come funziona e quando richiederlo

Scritto da Lorella Gabutti il

Per velocizzare le procedure di indennizzo in caso di sinistri di lieve entità, dal 2007 è stato introdotto il cosiddetto indennizzo diretto, che consente di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione.

Ma quanti di noi sanno veramente quando ricorrono le condizioni per seguire questa procedura? Quando ci si trova ad avere a che fare con le assicurazioni è bene essere sempre ferrati in materia per non avere brutte sorprese e così ecco una breve guida che riguarda il risarcimento diretto.

Innanzitutto il sinistro deve aver coinvolto solo due veicoli, che possono anche essere dei ciclomotori, purché siano muniti del tipo di targa entrato in vigore nel 2006, entrambi assicurati e immatricolati in Italia.

La responsabilità deve essere dell’altro conducente o condivisa e il sinistro deve aver provocato dei danni ai mezzi ed eventualmente anche alle cose trasportate. Se i danni si estendono anche alle persone, bisogna ricordare che sia i due conducenti che gli eventuali passeggeri devono aver subito lesioni non gravi (con un grado di invalidità permanente non superiore al 9%).

Se ricorrono le condizioni appena esposte allora ci si deve rivolgere al proprio assicuratore, presentandogli la propria richiesta di risarcimento, che deve essere avanzata in un periodo che non superi i 60 giorni dalla data del sinistro. La richiesta può essere consegnata brevi manu, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o via e-mail nel caso il contratto preveda anche questa modalità. Se la stesura della richiesta presenta delle difficoltà ci si può rivolgere al proprio assicuratore perché fornisca tutta l’assistenza possibile.

La Compagnia ha poi 60 giorni di tempo per fare la propria offerta di risarcimento e nel caso vi siano solo danni alle cose, il termine si riduce però a 30 giorni se è stata sottoscritta la constatazione amichevole. Se invece si sono verificate lesioni ai conducenti il termine diviene di 90 giorni. I terzi trasportati devono presentare all’assicuratore una loro personale richiesta di risarcimento per eventuali danni alle cose o lesioni e i termini sono sempre di 30, 60 e 90 giorni. Se si accetta l’offerta della Compagnia questa è tenuta al pagamento entro 15 giorni, se invece non si raggiunge un accordo si può agire in giudizio.




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