L’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero il nuovo volto dell’indennità di disoccupazione

Scritto da Andrea Arricale il

A partire dall’1 gennaio 2013 è vigente un nuovo istituto di tutela dei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto: l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, in breve ASpI. L’art. 2 della legge di Riforma del Lavoro n. 92 del 2012 ad opera del Governo Monti sostituisce infatti tale contributo economico al vecchio istituto dell’indennità di disoccupazione, applicabile soltanto ai lavoratori in possesso dei requisiti e che abbiano perso il lavoro entro il 31 dicembre 2012.

I presupposti per beneficiare del contributo sono:

  • la non volontarietà della conclusione del contratto (escludendo la risoluzione consensuale con il datore di lavoro, a meno che non sia intervenuta in sede di tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, come previsto dall’art. 7 della legge 604/1966);
  • il possesso di almeno due anni di anzianità assicurativa;
  • il versamento di un anno di contributi nei 24 mesi precedenti al termine del rapporto lavorativo.

Ovviamente, la conclusione del contratto di lavoro deve aver avuto luogo dopo l’1 gennaio 2013, altrimenti sarà operativa la vecchia indennità di disoccupazione.

La prestazione previdenziale riguarderà tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con l’inclusione di apprendisti, soci di cooperativa e lavoratori a domicilio. La nuova riforma non esclude i lavoratori sotto contratto di lavoro a tempo non indeterminato del settore pubblico, del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico.

La legge prevede anche la presenza di una mini-ASpI da applicarsi ai rapporti lavorativi terminati prima del 2013, a favore dei dipendenti involontariamente licenziati che abbiano versato almeno 13 settimane di contributi all’interno dei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

La nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego sarà caratterizzata da un’erogazione mensile per un periodo di 12 mesi, qualora il lavoratore sia di età inferiore a 55 anni, o 18 mesi qualora abbia un’età pari o superiore ai 55 anni. L’ASpI corrisponderà al 75% della retribuzione mensile precedentemente percepita dal lavoratore nei casi in cui questa non superi la cifra massima di 1.180 Euro mensili. Qualora invece la retribuzione ecceda tale soglia, il contributo sarà pari al 75% della retribuzione sommata al 25% della differenza tra la retribuzione mensile percepita e la soglia di 1180 Euro.

La riforma previdenziale non ha però mancato di sollevare critiche da parte dei sindacati. Se l’ASpI è riferita ad un periodo maggiore rispetto alla previgente indennità di disoccupazione, ciò non vale per la mobilità. L’istituto, che verrà sostituito dalla nuova indennità a partire dal 2017, può durare infatti fino a 4 anni in presenza di proroghe.



2 Commenti a L’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero il nuovo volto dell’indennità di disoccupazione

  1. vincenzo

    questa è un’altra trovata del professore,quando insegna economia alla Bocconi,qui gioca sulla pelle dei disgraziati:professore questa bravata se la poteva risparmiare!

    • vincenzo

      nel mio commento sopra non c’è niente di scabroso:se non volete pubblicarlo non fa niente,tanto noi sappiamo dove commentare e a chi inviare i nostri commenti…..,perfortuna vivo in uno stato libero di pensieri e parole.

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