Furti di veicoli a noleggio: l’assicurazione?

Scritto da Cristina Iadeluca il

La compagnia di assicurazione è tenuta al pagamento dell’indennizzo di un veicolo a noleggio rubato, anche se ciò è dovuto alla colpa grave di colui che lo ha preso in noleggio. Questo il precedente creato dalla decisione della Corte di cassazione, che si è pronunciata a favore dell’assicurato e che può provocare alcuni effetti che possono avere dei risvolti anche dal punto di vista contrattuale. L’antefatto riguarda un contenzioso, che aveva visto nei primi due gradi di giudizio l’assicurato, una società di noleggio di autocaravan, soccombere, con i giudici che erano andati a favore della compagnia di assicurazione che si rifiutava di pagare l’indennizzo previstocontrattualmente per il furto di un caravan.

Secondo gli avvocati della compagnia di assicurazione, infatti, l’assicurato era comunque responsabile per il comportamento del soggetto che aveva noleggiato il caravan, che durante l’attività del contratto era stato rubato per una colpa grave a lui attribuibile direttamente. Invece la Cassazione ha ribaltato la sentenza, dando ragione al proprietario del veicolo e decidendo per il risarcimento previsto nel contratto di assicurazione, proprio perché non può essere considerato responsabile, anche se legato contrattualmente al soggetto la cui colpa ha portato al furto del veicolo assicurato (che rimane sempre un soggetto ‘terzo’).

A parziale giustificazione della propria decisione, la stessa Cassazione ha specificato che una situazione di limitazione dell’obbligo da parte della compagnia di assicurazione a provvedere al risarcimento del veicolo rubato, poteva e può avvenire solo se è prevista contrattualmente in modo specifico. E proprio qui si può intravvedere la chiave che potrebbe cambiare in futuro i contratti assicurativi, con l’introduzione di clausole ad hoc, finalizzate a tali limitazioni. L’ipotesi più probabile è che le compagnie di assicurazione ripartiranno il rischio ulteriormente prevedendo un appesantimento del costo della polizza per coloro che non accetteranno contratti con la limitazione ed esclusione di obbligo di risarcimento, nei casi molto particolari, proprio come quelli previsti nei casi di noleggio.



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